Il metodo Safe and Sustainable by Design nella moda

Il metodo Safe and Sustainable by Design nella moda

Il quadro SSbD non vi darà un’etichetta da mettere sul cartellino. Vi dà un metodo per progettare, ed è lì che vale la pena usarlo.

Il quadro Safe and Sustainable by Design (SSbD, “sicuro e sostenibile fin dalla progettazione”) della Commissione europea riguarda sostanze chimiche e materiali, non il prodotto moda finito. Ed è volontario.

Per concerie, tintorie e aziende di finissaggio è comunque uno strumento molto utile, se ne conoscete bene ambito e limiti. A marzo 2026 la Commissione ne ha adottato una versione rivista: le modifiche vanno capite prima di citare il quadro in un piano di ricerca e sviluppo, e a maggior ragione in una scheda prodotto.

In breve: usate l’SSbD per decidere quali sostanze sostituire e come. Non per comunicare.

Da dove viene, cosa è cambiato

Il quadro nasce dalla Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili del 2020, con cui la Commissione si impegnava a sviluppare criteri UE di sicurezza e sostenibilità fin dalla progettazione (Commissione europea, 2020).

Dicembre 2022 · Raccomandazione (UE) 2022/2510

Istituisce il quadro: principi di progettazione e poi una valutazione in quattro fasi. Le prime tre sulla sicurezza (proprietà pericolose intrinseche, salute e sicurezza in produzione e lavorazione, rischi nell’applicazione finale), la quarta sulla sostenibilità ambientale con la valutazione del ciclo di vita (LCA). Gli aspetti socio-economici sono solo un possibile complemento. Si apre un periodo di sperimentazione (Raccomandazione (UE) 2022/2510, 2022).

Dicembre 2025 · Quadro rivisto del JRC

Sulla base della sperimentazione, il Centro comune di ricerca (JRC) pubblica una versione rivista (Garmendia Aguirre et al., 2025).

6 marzo 2026 · Raccomandazione (UE) 2026/510

La Commissione recepisce la revisione.

La nuova struttura, in sequenza:

Perimetrazione e scenario. Un’analisi iniziale e la scelta di uno scenario di valutazione semplificata, intermedia o completa, in base alla maturità dell’innovazione e ai dati disponibili, con un riferimento esplicito alle PMI con risorse limitate.
Sicurezza. Una valutazione unica che accorpa le vecchie fasi 1-3 e include la sicurezza dei processi.
Sostenibilità ambientale. Resta basata sull’LCA.
Valutazione socioeconomica. Diventa una fase a sé: equità sociale (condizioni di lavoro, diritti umani) e competitività (vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, costi del ciclo di vita).
Compromessi e documentazione. Chiudono il percorso.

Il quadro resta, testualmente, un “approccio decisionale volontario” (Garmendia Aguirre et al., 2025; Raccomandazione (UE) 2026/510, 2026).

Perché riguarda tessile e concia

La rilevanza viene dal contesto normativo. Il Regolamento ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) definisce le “sostanze che destano preoccupazione” in modo molto più ampio delle sole sostanze estremamente preoccupanti del REACH. Ci rientrano anche le sostanze (Regolamento (UE) 2024/1781, 2024, art. 2, punto 27):

con classificazione armonizzata come sensibilizzanti cutanei o respiratori di categoria 1;
pericolose per l’ambiente acquatico con tossicità cronica;
tossiche per organi bersaglio;
che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali.

Gli obblighi di informazione fissati dagli atti delegati dovranno permettere di tracciare queste sostanze lungo tutto il ciclo di vita del prodotto (Regolamento (UE) 2024/1781, 2024, art. 7).

Per l’abbigliamento i tempi sono stretti: nel piano di lavoro ESPR 2025-2030 tessili e abbigliamento sono la prima priorità, con adozione dei requisiti indicata per il 2027 (Commissione europea, 2025).

Un ausiliario di concia o un finissaggio pienamente conforme al REACH potrebbe quindi diventare un’informazione da dichiarare, o un ostacolo al riciclo da giustificare. L’SSbD è il metodo che la Commissione stessa propone per affrontare questi nodi in progettazione, invece che in fase di adeguamento.

Come partire in una PMI

Per una PMI della filiera suggeriamo un avvio graduale:

01
Inventario delle sostanze. Elencate quelle usate nei processi, con numero CAS e classificazione armonizzata, e confrontatele con la definizione ESPR. Serve comunque, SSbD o no.
02
Un solo progetto di sostituzione. Un agente di finissaggio, un ritardante di fiamma, un ausiliario di tintura: applicategli lo scenario di valutazione semplificata previsto dalla revisione.
03
Più dati dai fornitori chimici. Chiedete informazioni oltre la scheda di sicurezza: il quadro presuppone collaborazione lungo tutto il ciclo di vita.
04
Verifica con l’LCA. Controllate che la sostituzione non sposti l’impatto su altre categorie, per esempio energia o acqua. Individuare questi compromessi è lo scopo esplicito della fase di valutazione.

Non è un marchio

Non esiste un marchio “SSbD”.

La dicitura “safe and sustainable by design” su un cartellino è un’asserzione ambientale come le altre. Dal 27 settembre 2026, con l’applicazione della Direttiva (UE) 2024/825, le asserzioni generiche prive di un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali sono vietate (Direttiva (UE) 2024/825, 2024, allegato). Il valore del quadro sta nel supporto alle decisioni di progettazione.

Se volete partire dalle sostanze dei vostri processi che rientrano nella definizione ESPR, scriveteci a info@geafactory.com.

Sostenibilità senza giri di parole.

Riferimenti

Commissione europea. (2020). Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM(2020) 667 final). eur-lex.europa.eu

Commissione europea. (2025). Ecodesign for sustainable products and energy labelling working plan 2025-2030 (COM(2025) 187 final). eur-lex.europa.eu

Direttiva (UE) 2024/825. (2024). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2024/825. eur-lex.europa.eu

Garmendia Aguirre, I., et al. (2025). Safe and sustainable by design chemicals and materials: Revised framework (2025) (JRC143022). Publications Office of the European Union. doi:10.2760/5103785

Raccomandazione (UE) 2022/2510. (2022). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 325, 179. eur-lex.europa.eu

Raccomandazione (UE) 2026/510. (2026). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2026/510. eur-lex.europa.eu

Regolamento (UE) 2024/1781. (2024). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2024/1781. eur-lex.europa.eu

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