Quali dati di sostenibilità si possono chiedere alle PMI

Quali dati di sostenibilità si possono chiedere alle PMI

Una PMI tessile con 80 dipendenti non deve più rendicontare. L’anno prossimo, con ogni probabilità, riceverà più questionari di prima.

Li manderanno il marchio committente che rendiconta, la banca, il cliente che deve documentare la tracciabilità di un prodotto. La differenza rispetto al passato è che ora la legge fissa un limite a quanto vi si può chiedere. Conoscerlo vi permette di rispondere bene, senza impegnare risorse oltre il necessario.

In breve: il limite riduce cosa vi possono chiedere, non il fatto che ve lo chiedano. E chi non fornisce dati viene valutato con le medie del proprio settore.

Chi resta nel perimetro

La Direttiva (UE) 2026/470 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 26 febbraio 2026 ed è in vigore dal 18 marzo 2026 (Direttiva (UE) 2026/470, 2026).

La nuova soglia

1.000 dipendenti e 450 milioni

L’obbligo di rendicontazione resta solo alle imprese che superano sia i 1.000 dipendenti medi sia i 450 milioni di euro di fatturato netto (Direttiva (UE) 2026/470, 2026).

Quasi tutta la filiera tessile italiana, fatta in larga parte di terzisti, tintorie, filature e accessoristi, esce quindi dall’obbligo diretto. In Italia la direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) è stata recepita con il D.Lgs. 125/2024 (Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, 2024), che dovrà essere adeguato all’Omnibus entro il 19 marzo 2027.

Sono cambiati anche i principi. Il primo set di 12 European Sustainability Reporting Standards (ESRS) (Regolamento delegato (UE) 2023/2772, 2023) è stato rivisto. Nel dicembre 2025 EFRAG ha trasmesso alla Commissione il suo parere tecnico, con una riduzione del 61% dei datapoint obbligatori (EFRAG, 2025). Il 3 luglio 2026 la Commissione ha adottato gli ESRS semplificati e, con un secondo atto delegato, un principio per uso volontario. Secondo la Commissione i datapoint obbligatori scendono di oltre il 60% e quelli complessivi di oltre il 70%. Le nuove regole si applicheranno al termine del periodo di scrutinio di Parlamento e Consiglio (Commissione europea, 2026).

Il limite alla catena del valore

Per una PMI è questo il punto che conta: il limite alla catena del valore (value-chain cap). La direttiva definisce “impresa protetta” quella con non più di 1.000 dipendenti che si trova nella catena del valore di un’impresa soggetta a rendicontazione. Ai fini della rendicontazione, un’impresa protetta può rifiutarsi di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle del principio volontario, che la Commissione adotta con atto delegato a partire dalla Raccomandazione (UE) 2025/1710 (Direttiva (UE) 2026/470, 2026).

La raccomandazione è nota come VSME. Prevede due moduli:

un modulo base;
un modulo più completo, pensato per le richieste di banche, investitori e clienti.

Invita inoltre già le grandi imprese a limitare le richieste alle PMI a quanto previsto dal principio volontario (Raccomandazione (UE) 2025/1710, 2025).

Anche la banca chiede

Il limite delimita il contenuto delle richieste, non le elimina. E non riguarda soltanto i clienti.

Gli orientamenti dell’Autorità bancaria europea chiedono alle banche di usare le informazioni pubblicate dalle controparti, e citano espressamente il principio volontario per le PMI. Se i dati mancano, le banche devono ricorrere a stime o a proxy di settore o di area geografica (European Banking Authority, 2025, parr. 25-27).

In pratica, se non date i vostri dati, verrete valutati con i valori medi del vostro settore.

Nel tessile è plausibile che quei valori risultino spesso meno favorevoli dei dati effettivi.

La materialità come filtro

Anche dopo l’Omnibus resta la doppia materialità: gli impatti dell’impresa sull’ambiente e sulle persone da un lato, gli effetti delle questioni di sostenibilità sui risultati economici dell’impresa dall’altro. Negli ESRS rivisti la valutazione è stata semplificata, non eliminata (EFRAG, 2025).

Per una PMI non obbligata diventa un criterio di priorità: dice su quali dati conviene investire. Due esempi:

Tintoria

Verosimilmente energia termica, acqua e sostanze chimiche.

Laboratorio di confezione

Ore lavorate e condizioni dei subfornitori.

Gli stessi dati servono al prodotto

Un’altra spinta arriverà dal Regolamento sulla progettazione ecocompatibile (ESPR), che prevede il passaporto digitale di prodotto proprio per migliorare la tracciabilità lungo la catena del valore (Regolamento (UE) 2024/1781, 2024, considerando 32).

I dati che servono per il VSME, come consumi, emissioni e composizione dei materiali, coincidono in buona parte con quelli che verranno chiesti per i prodotti. Organizzarli una volta sola, con fonti documentate, costa meno che rispondere da capo a ogni questionario.

Un VSME, non un bilancio da grande impresa

Per una PMI riteniamo sproporzionato un bilancio di sostenibilità modellato sugli obblighi delle grandi imprese. Servono invece dati affidabili.

Un report redatto secondo il VSME, costruito su una valutazione di materialità essenziale, è oggi lo strumento adatto per rispondere a clienti e banche entro il perimetro che la legge riconosce alle imprese protette.

Se volete capire quali informazioni vi chiederanno i vostri clienti, scriveteci a info@geafactory.com.

Sostenibilità senza giri di parole.

Riferimenti

Commissione europea. (2026, 3 luglio). Commission adopts revised sustainability reporting standards to reduce administrative burdens for EU businesses while maintaining high-quality disclosures [Comunicato stampa]. finance.ec.europa.eu

Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. (2024). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 212 del 10 settembre 2024. gazzettaufficiale.it

Direttiva (UE) 2026/470. (2026). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2026/470. eur-lex.europa.eu

EFRAG. (2025, 3 dicembre). EFRAG provides its technical advice on draft simplified ESRS to the European Commission. efrag.org

European Banking Authority. (2025). Final report on guidelines on the management of ESG risks (EBA/GL/2025/01). eba.europa.eu

Raccomandazione (UE) 2025/1710. (2025). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2025/1710. eur-lex.europa.eu

Regolamento (UE) 2024/1781. (2024). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2024/1781. eur-lex.europa.eu

Regolamento delegato (UE) 2023/2772. (2023). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2023/2772. eur-lex.europa.eu

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