Il divieto europeo di distruggere l’invenduto tessile

Il divieto europeo di distruggere l’invenduto tessile

Il divieto di distruggere l’invenduto non si risolve in magazzino. Si risolve quando decidete quanto produrre.

Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese che vendono abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature nell’Unione europea non possono più distruggere i prodotti invenduti, salvo casi definiti e documentati (Regolamento (UE) 2024/1781, 2024, art. 25).

E “distruzione” copre più di quanto sembri: anche mandare a riciclo o a incenerimento un capo invenduto o un reso online. Molte aziende l’hanno letta come una questione di logistica. Per noi riguarda prima di tutto la pianificazione della produzione, ed è lì che va affrontata.

In breve: riciclo, recupero energetico e discarica sono distruzione. Outlet e donazioni aiutano, ma il problema si governa nella pianificazione della produzione.

Cosa è vietato, e a chi

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) definisce “distruzione” il danneggiamento intenzionale del prodotto o il disfarsene come rifiuto. L’unica eccezione è la consegna per la preparazione al riutilizzo (Regolamento (UE) 2024/1781, 2024, art. 2). Quindi rientrano nel divieto:

riciclo;
recupero energetico;
smaltimento in discarica;
resi esercitati con il diritto di recesso, che la norma qualifica come “prodotto di consumo invenduto”.

L’allegato VII limita il campo agli articoli di abbigliamento (capitoli 61 e 62 della nomenclatura combinata, più capi in pelle e cappelli) e alle calzature (capitolo 64).

Il divieto vale dal 19 luglio 2026 per le grandi imprese e dal 19 luglio 2030 per le medie. Micro e piccole imprese sono escluse, ma non possono ricevere invenduto da altri operatori per distruggerlo al posto loro (Regolamento (UE) 2024/1781, 2024, art. 25).

Le deroghe sono fissate dal Regolamento delegato (UE) 2026/296. Riguardano prodotti:

pericolosi o non conformi;
contraffatti;
danneggiati e non riparabili a costi ragionevoli;
offerti senza successo in donazione ad almeno tre enti dell’economia sociale, oppure sul vostro sito, per almeno otto settimane.

Ogni deroga va provata con documentazione conservata per cinque anni (Regolamento delegato (UE) 2026/296, 2026, artt. 2-3).

Anche la trasparenza è obbligatoria

Accanto al divieto c’è un obbligo di trasparenza che nella prassi riceve meno attenzione. Chi si disfa di prodotti invenduti deve pubblicare ogni anno sul proprio sito (Regolamento (UE) 2024/1781, 2024, art. 24):

quantità e peso per categoria;
motivi;
deroga applicata;
destinazione: riutilizzo, riciclo, recupero, smaltimento;
misure adottate per prevenire la distruzione.

La Commissione ha confermato che per le grandi imprese l’obbligo è già applicabile (European Commission, 2026). Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 introduce un formato standard, applicabile dal 2 marzo 2027: i dati vanno pubblicati entro dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio e le evidenze conservate per cinque anni (Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2, 2026, artt. 1-4).

Le dimensioni del fenomeno spiegano l’attenzione del legislatore.

Tessili distrutti prima dell’uso in Europa

4-9%

dei prodotti tessili immessi sul mercato, pari a 264.000-594.000 tonnellate l’anno, con emissioni fino a 5,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (European Environment Agency, 2024).

Rifiuti tessili nell’UE nel 2022

6,94 milioni di tonnellate

pari a 16 kg per abitante (European Environment Agency, 2025).

Prevenire a monte

La prima reazione è cercare canali di sbocco: outlet, stockisti, donazioni. Servono, ma spostano il problema a valle senza toccarne l’origine. Nella nostra esperienza funziona meglio stimare quanta parte dell’invenduto nasce da collezioni sovradimensionate, da troppe varianti o da resi evitabili.

Ogni capo non prodotto è un capo che non dovete gestire, documentare e rendicontare.

I canali circolari restano un mercato reale. La Ellen MacArthur Foundation (2021) stima che noleggio, rivendita, riparazione e rifacimento valessero 73 miliardi di dollari nel 2019, il 3,5% del mercato globale della moda, con un potenziale fino al 23% e a 700 miliardi entro il 2030.

È un potenziale, non una previsione. Lo stesso rapporto rileva che oggi questi modelli non danno sempre benefici ambientali: dipende da quanta produzione nuova sostituiscono davvero. Per le PMI della filiera la conseguenza è concreta. I marchi soggetti al divieto cercheranno fornitori capaci di riparare, ricondizionare o ritirare lotti, e di produrre la documentazione richiesta dalle deroghe.

Da dove partire

01
Inventario dell’invenduto e dei resi per codice doganale.
02
Procedura di donazione tracciata.
03
Stima dell’impatto delle alternative con una valutazione del ciclo di vita (LCA) secondo le norme ISO 14040/44, per distinguere un riutilizzo davvero vantaggioso da uno che sposta le emissioni sulla logistica.

Se volete quantificare e documentare l’invenduto della vostra azienda, scriveteci a info@geafactory.com.

Sostenibilità senza giri di parole.

Riferimenti

Ellen MacArthur Foundation. (2021). Circular business models: Redefining growth for a thriving fashion industry. ellenmacarthurfoundation.org

European Commission. (2026, 9 febbraio). New EU rules to stop the destruction of unsold clothes and shoes. environment.ec.europa.eu

European Environment Agency. (2024). The destruction of returned and unsold textiles in Europe’s circular economy (Briefing n. 01/2024). eea.europa.eu

European Environment Agency. (2025). Circularity of the EU textiles value chain in numbers (Briefing n. 03/2025). eea.europa.eu

Regolamento (UE) 2024/1781. (2024). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2024/1781. eur-lex.europa.eu

Regolamento delegato (UE) 2026/296. (2026). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2026/296. eur-lex.europa.eu

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2. (2026). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2026/2. eur-lex.europa.eu

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