Cosa prevede il regolamento Ecodesign per tessile e pelletteria

Allo stato attuale nessuna norma europea impone di eseguire una valutazione del ciclo di vita (LCA) per ogni capo, calzatura o borsa. Le scadenze a giugno 2026 e le sanzioni “fino al 4% del fatturato” talvolta attribuite al regolamento Ecodesign non trovano riscontro nel testo. La LCA è tuttavia il metodo su cui l’Unione sta costruendo i futuri requisiti di prodotto; pertanto, quando i requisiti saranno adottati, i dati dovranno essere già disponibili e pronti per la consegna.

Cosa prevede il regolamento

Il Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) è un regolamento quadro. Di per sé non fissa requisiti per l’abbigliamento o la pelletteria, che saranno stabiliti dalla Commissione con atti delegati per ciascun gruppo di prodotti (Regolamento (UE) 2024/1781, 2024, art. 4). Tra gli aspetti disciplinabili figurano durabilità, riparabilità, contenuto di riciclato, sostanze che destano preoccupazione e “impatti ambientali, comprese l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale” (art. 5). I requisiti possono essere di prestazione, cioè soglie minime o massime (art. 6), oppure di informazione, tra cui il passaporto digitale del prodotto e, se previsto dall’atto delegato, l’impronta ambientale (art. 7). Il regolamento definisce l’impronta ambientale con riferimento al metodo dell’impronta ambientale di prodotto (PEF) della Raccomandazione (UE) 2021/2279 (art. 2, punto 24).

Due aspetti richiedono una precisazione. In primo luogo, un atto delegato non può applicarsi prima di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, salvo casi giustificati (art. 4, par. 4). In secondo luogo, le sanzioni sono stabilite dagli Stati membri, devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive” e comprendere almeno sanzioni pecuniarie ed esclusione temporanea dagli appalti pubblici, senza che il regolamento indichi alcuna percentuale di fatturato (art. 74). È invece già applicabile il divieto di distruggere l’invenduto di abbigliamento, accessori (compresi quelli in pelle) e calzature, in vigore dal 19 luglio 2026 per le grandi imprese e dal 19 luglio 2030 per le medie, mentre micro e piccole imprese sono escluse (art. 25 e allegato VII).

Tempi e contenuti per settore

Il piano di lavoro 2025-2030 colloca l’abbigliamento tra le priorità, con adozione indicativa dell’atto delegato nel 2027. Le calzature non sono incluse nel primo piano, poiché la Commissione le considera a impatto più basso rispetto ai prodotti prioritari, e per esse è previsto uno studio da completare entro la fine del 2027. La pelletteria non compare (European Commission, 2025a). Qualora l’atto sia adottato nel 2027, per la regola dei 18 mesi i primi requisiti per l’abbigliamento non si applicheranno prima del 2028 inoltrato.

Quanto ai contenuti, lo studio preparatorio del Joint Research Centre discute punteggi di robustezza e di riciclabilità, requisiti sul contenuto di riciclato, obblighi di informazione sulle sostanze e un indicatore di impronta ambientale o di carbonio. Quest’ultimo è limitato alla fase di manifattura, calcolato con le regole della PEFCR per abbigliamento e calzature e proposto come dichiarazione volontaria; chi non fornisce il calcolo non può tuttavia usare la distinzione riservata ai prodotti con prestazioni migliori del valore di riferimento (Joint Research Centre, 2025). Si tratta di opzioni in discussione, prive per ora di valore normativo.

Il metodo PEF e le PEFCR

Il metodo PEF prevede 16 categorie di impatto, tutte da applicare senza esclusioni (Raccomandazione (UE) 2021/2279, 2021). Per abbigliamento e calzature la Commissione ha pubblicato nel giugno 2025 la versione 3.1 delle regole di categoria (PEFCR), che fissa unità funzionale, requisiti sui dati e regole di calcolo e che sarà aggiornata per includere il rilascio di microplastiche e la biodiversità (European Commission, 2025b).

Per la pelle esiste una PEFCR sviluppata nella fase pilota da UNIC, COTANCE, Scuola Superiore Sant’Anna e Spin 360, con versione finale del 25 aprile 2018, unità dichiarata pari a 1 m² di pelle finita e allocazione economica al macello che attribuisce alla pelle bovina il 3,5% degli impatti a monte (De Rosa-Giglio et al., 2018). Il documento indica però una validità fino al 31 dicembre 2020, e la PEFCR non figura nell’elenco curato dalla Commissione, che qualifica quelle assenti come superate (“outdated”) o come iniziative private (European Commission, s.d.). Per una conceria resta quindi un riferimento tecnico utile su allocazione e dati da raccogliere, ma non una base per dichiarazioni al pubblico. Per borse e piccola pelletteria non esiste una PEFCR dedicata.

Nella fase attuale riteniamo prioritaria la preparazione dei dati: distinte base per famiglia di prodotto, consumi di energia, acqua e prodotti chimici per fase, dati primari di concia, tintoria e confezione richiesti ai fornitori, modellati secondo il metodo PEF e, dove esiste, secondo la PEFCR. In questo modo, all’adozione dell’atto delegato, sarà sufficiente aggiornare il modello.

Per un confronto su quali dati della vostra filiera servono e in che forma raccoglierli potete scriverci a info@geafactory.com.

Riferimenti

De Rosa-Giglio, P., Fontanella, A., Gonzalez-Quijano, G., Ioannidis, I., Nucci, B., & Brugnoli, F. (2018). Product Environmental Footprint Category Rules: Leather (versione finale, 25 aprile 2018). Leather Pilot Technical Secretariat. https://www.sazp.sk/dokument/f/koza.pdf

European Commission. (2025a). Ecodesign for Sustainable Products and Energy Labelling Working Plan 2025-2030 (COM(2025) 187 final). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52025DC0187

European Commission. (2025b, 25 giugno). New EU rules for measuring environmental impact of clothes and shoes. https://environment.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-measuring-environmental-impact-clothes-and-shoes-2025-06-25_en

European Commission. (s.d.). PEF method. Green Forum. Recuperato il 21 settembre 2026 da https://green-forum.ec.europa.eu/green-business/environmental-footprint-methods/pef-method_en

Joint Research Centre. (2025). Summary of working document on the 3rd milestone: Preparatory study on textiles for product policy instruments. European Commission. https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2025-12/Textile-Prep-Study_3rd-Milestone_SUM_20251212.pdf

Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione del 15 dicembre 2021 sull’uso dei metodi dell’impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. (2021). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 471, 1-421. https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2021/2279/oj

Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE. (2024). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2024/1781. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj

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