Cosa cambia per le concerie dopo l’esclusione dall’EUDR

Cosa cambia per le concerie dopo l’esclusione dall’EUDR

Le pelli sono uscite dall’EUDR. Le domande dei vostri clienti no.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/2102 del 13 luglio 2026, passato senza obiezioni di Parlamento e Consiglio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 settembre ed è in vigore dal giorno dopo. Modifica l’allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero (EUDR) e toglie le pelli grezze, le pelli conciate o in crust e il cuoio preparato, cioè i codici ex 4101, ex 4104 ed ex 4107 (Regolamento delegato (UE) 2026/2102, 2026).

Per le concerie è una semplificazione vera. Leggerla come la fine della tracciabilità sarebbe un errore.

In breve: sparisce l’obbligo di legge, non la richiesta di dati da parte di brand, auditor e clienti.

Cosa esce dal perimetro, e perché

L’esclusione era nell’aria dal riesame di semplificazione del 4 maggio 2026 (Commissione europea, 2026), previsto dal Regolamento (UE) 2025/2650, che aveva già spostato l’applicazione dell’EUDR al 30 dicembre 2026 per grandi e medie imprese (Regolamento (UE) 2025/2650, 2025). Nel considerando 5 dell’atto delegato la Commissione porta tre argomenti:

la filiera della pelle è separata da quella della carne;
i flussi commerciali di carni e pelli non coincidono;
le pelli valgono poco rispetto alla carne, quindi gli operatori europei faticano a ottenere dai fornitori le informazioni richieste.

Attenzione però a cosa resta dentro. Bovini vivi e carni bovine sono ancora nell’EUDR, e la motivazione dell’esclusione è economica e operativa, non ambientale.

Il dato che non cambia

42%

Tra il 2001 e il 2022 l’espansione dei pascoli spiega circa il 42% della deforestazione legata alle materie prime e il 52% delle emissioni associate (Singh & Persson, 2026), in linea con le analisi precedenti sulle aree tropicali (Pendrill et al., 2022).

Meno obblighi, stesse domande

Con l’esclusione sparisce il lavoro amministrativo che le concerie si preparavano a fare:

raccolta delle coordinate geografiche degli allevamenti;
valutazione del rischio di deforestazione;
dichiarazioni di dovuta diligenza;
conservazione della documentazione.

Quello che non sparisce è la pressione della filiera.

Il mercato

Leather Working Group, Textile Exchange e WWF chiedono ai marchi di acquistare solo pelle bovina da filiere a deforestazione zero entro il 2030. Il protocollo di audit LWG valuta già la tracciabilità fino al macello e la dovuta diligenza sulle forniture dalle aree a rischio (Leather Working Group, s.d.).

Il dovere di diligenza

Dopo l’Omnibus I, la direttiva sul dovere di diligenza chiede ai gruppi con più di 5.000 dipendenti un’analisi della catena di attività basata sul rischio (Direttiva (UE) 2026/470, 2026).

I green claims

Dal 27 settembre 2026 le asserzioni ambientali generiche e non dimostrabili sono vietate verso i consumatori (Direttiva (UE) 2024/825, 2024). Il brand che scrive “pelle a deforestazione zero” dovrà provarlo, e i dati li chiederà a voi.

I questionari continueranno quindi a chiedervi il Paese di origine delle pelli, i macelli coinvolti, i sistemi di tracciabilità adottati e le certificazioni a supporto.

“Non siamo più in scope” non è una risposta

Dal punto di vista giuridico è corretta. Ma non basta a un cliente che deve applicare una policy di gruppo, superare un audit o rendicontare la propria catena di fornitura. La domanda vera è un’altra: quanta tracciabilità sapete offrire anche senza EUDR?

Chi in questi anni ha raccolto dati, qualificato i fornitori e scritto procedure interne non ha investito a vuoto. E adesso c’è anche un riferimento comune: il progetto di norma prEN 18199 sui requisiti essenziali della tracciabilità della pelle, sviluppato da ICEC, LWG, OEKO-TEX e Sustainable Leather Foundation con il coordinamento di COTANCE per armonizzare gli schemi esistenti (International Leather Maker, 2026).

Dall’adempimento al posizionamento

Senza il vincolo di legge, il sistema di tracciabilità si può dimensionare sui dati che servono davvero al rapporto con il mercato:

origine geografica delle pelli;
identificazione e qualifica di fornitori e macelli;
continuità delle informazioni tra acquisto, produzione e vendita;
certificazioni e documenti di supporto;
quota dei volumi coperta dalla tracciabilità;
gestione delle informazioni mancanti o non verificabili.

Non promettete una trasparenza assoluta se i dati non la reggono. Distinguete ciò che sapete, ciò che potete dimostrare e ciò che state ancora migliorando.

È questa distinzione che regge in un audit o in una trattativa.

Rivedere i progetti, non abbandonarli

La norma fissa il minimo, il mercato corre più veloce. L’esclusione è l’occasione per riprendere in mano i progetti avviati e dividere le attività in tre gruppi:

quelle diventate superflue;
quelle da semplificare;
quelle ancora decisive per i vostri clienti.

Per una conceria la domanda utile non è più cosa impone l’EUDR, ma quale tracciabilità chiederà il vostro mercato e quale posizione volete essere in grado di sostenere. Uscire dal perimetro alleggerisce la compliance. Essere preparati continua a fare la differenza.

Se volete rivedere il vostro sistema di tracciabilità alla luce dell’esclusione, scriveteci a info@geafactory.com.

Sostenibilità senza giri di parole.

Riferimenti

Commissione europea. (2026). Riesame di semplificazione del Regolamento (UE) 2023/1115 (COM(2026) 191 final). environment.ec.europa.eu

Direttiva (UE) 2024/825. (2024). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2024/825. eur-lex.europa.eu

Direttiva (UE) 2026/470. (2026). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2026/470. eur-lex.europa.eu

International Leather Maker. (2026, marzo). Formal leather traceability standard unveiled at APLF 2026 conference. internationalleathermaker.com

Leather Working Group. (s.d.). Deforestation due diligence. Consultato il 21 settembre 2026. leatherworkinggroup.com

Pendrill, F., et al. (2022). Disentangling the numbers behind agriculture-driven tropical deforestation. Science, 377(6611), eabm9267. doi:10.1126/science.abm9267

Regolamento (UE) 2025/2650. (2025). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2025/2650. eur-lex.europa.eu

Regolamento delegato (UE) 2026/2102. (2026). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2026/2102. eur-lex.europa.eu

Singh, C., & Persson, U. M. (2026). Global patterns of commodity-driven deforestation and associated carbon emissions. Nature Food, 7(2), 138–151. doi:10.1038/s43016-026-01305-4

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